

Erogazione di somme destinate al mantenimento dei minori e non corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria. La Provincia autonoma di Trento riscuote le somme erogate in via anticipata e gli interessi maturati dalla persona obbligata al mantenimento. Per aver titolo all'erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore devono sussistere, al momento della presentazione della domanda, particolari condizioni economico-patrimoniali ed anagrafiche.
Si tratta delle somme stabilite dal giudice, destinate al mantenimento dei minori (anche se figli di genitori non sposati), ma non pagate dal genitore obbligato al genitore, o altre persone, a cui è stato affidato il minore. Somme che vengono appunto anticipate dagli enti gestori delegati all’esercizio delle funzioni socio-assistenziali e che, dopo l’erogazione, la Provincia provvederà direttamente a riscuotere, interessi maturati compresi, dal genitore obbligato al mantenimento.
Condizioni per l'erogazione L'esistenza di un provvedimento del tribunale che stabilisce l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato; l' atto di precetto ritualmente notificato e non ottemperato nel termine di dieci giorni da parte del genitore inadempiente: la minore età del figlio destinatario dell'assegno; la dichiarazione della surroga rilasciata dal richiedente, con la quale viene trasferito alla Provincia autonoma di Trento il diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura pari alle somme anticipate al beneficiario.
Chi può fare la domanda Il genitore, purché non convivente con il genitore obbligato al mantenimento, o altra persona a cui è stato dato l’affidamento del minore da parte del tribunale, a condizione che: sia residente sul territorio della provincia di Trento; appartenga al nucleo familiare del minore: la sua condizione economica e patrimoniale e quella del minore siano nei limiti dei parametri ICEF stabiliti dalla Provincia autonoma di Trento.
A quanto ammonta l’assegno L’importo dell’assegno di mantenimento è pari alla quota prevista dalla sentenza del tribunale, tenuto conto del numero di figli minori e comunque in misura non superiore alla quota mensile di 290 euro (rivalutata annualmente dalla Giunta provinciale) per un minore. In caso di più minori interessati alla corresponsione dell’assegno, l’importo massimo erogabile viene determinato applicando alla quota mensile la scala di equivalenza. Nel caso di pagamento parziale dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato, l’ammontare della prestazione è corrispondentemente ridotto, salvo i mesi per i quali il genitore obbligato ottempera al versamento in misura almeno pari alla somma erogata dalla Provincia con l’anticipazione.
Decorrenza e durata della prestazione Dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda e per la durata massima di dodici mesi, rinnovabile fino alla maggiore età del minore previa presentazione della relativa domanda e del perdurare delle condizioni di necessità e dei requisiti previsti.
Dove fare la domanda
Presso i Servizi Attività Sociali dei Comuni di Trento e di Rovereto e presso le Comunità di valle della propria zona di residenza. Clicca qui per vedere dove si trovano SERVIZI.
Come si attiva
Per beneficiare dell'anticipazione dell'assegno occorre rivolgersi presso il Servizio socio-assistenziale dell'Ente gestore che provvederà alla valutazione del bisogno e alla verifica dei requisiti.
Quanto costa
Il servizio è grautito.
Natura del contributo
L'erogazione è effettuata mensilmente e ha durata annuale. Può essere rinnovata a domanda, corredata da un'autocertificazione che indichi il perdurare dei presupposti all'erogazione.