

I figli naturali che vivono con la madre e che, in un secondo momento, vengono riconosciuti anche dal padre hanno il diritto di continuare a mantenere, al primo posto, il cognome materno. Il padre non può chiedere che il figlio adotti solo il suo cognome e che gli uffici dell’anagrafe cancellino quello della madre. L’ha stabilito una recente sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso di un padre che voleva che il figlio minore, nato da una relazione con una donna con la quale non era sposato, portasse solo il suo cognome. Nonostante avesse riconosciuto il bambino a distanza di un po’ di tempo dalla sua nascita. Per la Suprema corte anche <<un minore in tenerissima età>> come il bambino di questo caso, ha il diritto a vedere salvaguardata la sua <<identità personale>>.
Fonte: Corriere della Sera