

L'articolo 1 della legge n. 219 del 10/12/2012 afferma (e sostituisce il vecchio articolo 74 sulla parentela del C.C.) in questo modo.
«Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti».
Ne consegue che eliminare qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, ossia nati fuori dal matrimonio è l'obiettivo al quale mirano le nuove norme in materia di riconoscimento dei figli naturali contenute nella Legge 10 dicembre 2012, n. 219 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293.
In particolare, il provvedimento modifica il codice civile e le disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie nei seguenti punti: