

Cosa sono
I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.
Vantaggi
Per il prestatore
Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E’, inoltre, cumulabile con itrattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici.
Per il committente
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
Cosa assicurano
Attraverso i ‘buoni lavoro’ (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL, nei limiti di 5.000 euro nette per prestatore, per singolo committente nel corso di un anno solare o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro netti complessivi nell’anno solare. I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’INPS per la gestione del servizio. Il valore netto favore del prestatore è di 7,50 euro. L’utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale. Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.
Chi può utilizzarli:
- famiglie,
- privati,
- aziende,
-imprese familiari,
- imprenditori agricoli,
- enti senza fini di lucro,
- committenti pubblici e Enti locali.
Per quali lavori e settori di lavoro
- settore agricolo (stagionali e non stagionali);
- imprese familiari (nel limite economico dei 10.000 euro netti per anno fiscale);
- settore turismo, commercio e servizi;
- settore domestico (per attività occasionali che non siano riconducibili al rapporto di lavoro domestico, es. babysitting, dogsitting o sostituzione di colf o badanti per brevi periodi);
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (svolti anche a favore di Enti locali);
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (svolti anche a favore di committenti pubblici e di Enti locali);
- consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- insegnamento privato e supplementare;
- attività svolte in maneggi e scuderie.
I prestatori possono essere
- pensionati (titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio).
- studenti
(giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà).
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro il Committente deve comunicare il proprio codice fiscale, tipologia di committente/tipologia di attività, i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione:
1. Telefonando al Contact Center INPS-INAIL n. 803164;
2. Collegandosi al sito http://www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale (unica modalità per i voucher acquistati presso i tabaccai abilitati).
3. Andando in una sede INPS.
Riscossione dei Buoni Lavoro
I buoni lavoro acquistati presso l’INPS sono riscuotibili presso gli uffici postali entro 2 anni dal giorno dell’emissione. I voucher acquistati presso i tabaccai e presso le Banche Popolari abilitate sono riscuotibili entro 1 anno dal giorno dell’emissione. I voucher acquistati presso i tabaccai sono riscuotibili presso il circuito dei tabaccai abilitati mentre quelli acquistati presso le banche sono riscuotibili, esclusivamente, all’interno del medesimo circuito bancario. I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili presso gli uffici postali dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale entro 2 anni dal giorno dell’emissione
Il prestatore per riscuotere deve presentarsi, alle Poste, dal tabaccaio o agli sportelli bancari con la propria Tessera Sanitaria o il tesserino del codice fiscale.
Rimborso dei Buoni Lavoro
Se il Committente non utilizza i buoni lavoro acquistati, può chiedere – a seconda della modalità di acquisto dei buoni lavoro – il rimborso presso le sedi dell’INPS, presso il tabaccaio o presso le Banche Popolari abilitate.
Furto o smarrimento
In caso di furto o smarrimento è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle autorità competenti.
Recandosi in una sede INPS con la denuncia, il committente e il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere assistenza.
Gli operatori del Contact Center o delle Sedi INPS assicureranno la necessaria assistenza.
Per informazioni più dettagliate si può consultare consultare il sito http://www.inps.it/lavoro occasione accessorio
Fonte: http://www.inps.it