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Il nuovo regolamento Itea

All'Istituto trentino per l'edilizia abitativa. Il 1° gennaio 2012 sostituirà quello in vigore.

Il 1° gennaio 2012 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Itea, approvato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore alla salute e politiche sociali Ugo Rossi, uno strumento che volta pagina rispetto al passato introducendo alcune modifiche sostanziali. "Innanzi tutto viene introdotto un nuovo metodo di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie - commenta l'assessore Ugo Rossi - che prevede, accanto all'Icef fissato a 0,23, specifici punteggi che tengano conto della situazione familiare, inoltre sono considerati gli anni di residenza in provincia di Trento e gli anni di attività lavorativa". Vengono poi introdotte alcune regole precise: "Il valore dell'edilizia sociale viene raggiunto e garantito solo se tutti rispettano le regole - aggiunge ancora l'assessore provinciale Rossi -. Per questo coloro che non rispettano gli obblighi contrattuali od utilizzano l'appartamento in modo improprio perdono il diritto a rimanere negli alloggi di edilizia abitativa pubblica. Di contro vengono forniti gli strumenti per regolare il contratto fra Itea ed inquilini, integrando alcuni correttivi come il diritto a chiedere il cambio alloggio o ad ospitare qualcuno. In sostanza si tratta di un sistema di regole chiare ed eque, che devono essere rispettate da tutti". Il nuovo Regolamento, costituito da 50 articoli suddivisi in 9 Titoli, ha ricevuto parere favorevole dal Consiglio delle Autonomie locali e dalla Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale.

Il nuovo Regolamento, che sostituisce quello attualmente vigente a decorrere dal 1° dicembre 2012, consente quindi di colmare le lacune normative emerse nel corso dell’avvio della riforma dell’edilizia abitativa pubblica.
Esso introduce in primis un nuovo e diverso metodo di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie degli aventi diritto all’alloggio pubblico. In particolare, oltre al punteggio legato all’indicatore Icef (non deve essere superiore a 0,23), che costituisce la parte preponderante sul totale, vengono attribuiti specifici punteggi per i figli minori, per i nuclei familiari con un solo genitore, per i nuclei familiari con minori in cui la madre svolge attività lavorativa, nonché per ogni anno di residenza in provincia di Trento e per ogni anno di attività lavorativa documentata.
La modalità di calcolo del canone sostenibile dovuto dai nuclei familiari in locazione da Itea viene resa più trasparente e di facile comprensione. Il canone dovuto tiene conto della ricchezza posseduta (reddito e patrimonio espressi dall’Icef), del valore dell’alloggio occupato, nonché del risparmio sui consumi energetici per gli inquilini che occupano alloggi con classificazione energetica tale da consentire rilevanti risparmi. Particolare attenzione è prestata ai nuclei in condizione di povertà (reddito annuo inferiore a € 7.500,00 e Icef inferiore a 0,14) per i quali è previsto il pagamento del canone minimo di € 25,00 al mese, già sancito a livello legislativo.
Il Regolamento consente poi di disporre di regole di facile applicabilità e verifica, dirette ad introdurre il principio della perdita del diritto a rimanere negli alloggi di edilizia abitativa pubblica per coloro che perdono i requisiti per la permanenza o non rispettano gli obblighi contrattuali. Viene inoltre stabilito il diritto a permanere negli alloggi per i nuclei familiari che non superano l’indicatore Icef di 0,34 e prevista una disciplina completa delle procedure per il rilascio degli alloggi. Rimane la salvaguardia dei soggetti deboli (età superiore a 65 anni e invalidi superiori al 75%) prevista dalla legge. Infine, al fine di favorire la creazione di un sistema equo e condizioni di buona vivibilità negli insediamenti abitativi di proprietà di Itea, sono state introdotte specifiche disposizioni che prevedono la perdita dell’alloggio in locazione per coloro che lo utilizzano in modo improprio o illecito, violano le norme contrattuali, non adempiono agli obblighi imposti in ordine alla verifica annuale dei requisiti che danno diritto a rimanere, non occupano l’alloggio o ne fanno un uso improprio o illecito, ai quali si aggiunge, per espressa previsione regolamentare, la perdita dell’alloggio per il mancato pagamento dei canoni di affitto.
Il Regolamento introduce anche una disciplina chiara e completa delle vicende contrattuali quali subentro, cambio alloggio, inserimento di nuovi soggetti nel nucleo familiare in locazione, ospitalità, mancato pagamento dei canoni. Limita poi il fenomeno della rinuncia di alloggi proposti in locazione, con la previsione dell’esclusione dalla graduatoria e l’impossibilità di presentare una nuova domanda per 5 anni per i nuclei familiari che hanno rinunciato ad un alloggio situato a non più di 15 km di distanza dal Comune indicato in domanda.
Infine, nella disciplina regolamentare, vengono accolte le disposizioni riguardanti la presentazione di domande separate per l’ottenimento del contributo per la locazione di alloggi sul libero mercato, nonché la disciplina delle emergenze abitative ora previste in provvedimenti della Giunta provinciale.

Data di pubblicazione
29/11/2011
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Pubblicato il: Martedì, 29 Novembre 2011 - Ultima modifica: Giovedì, 08 Marzo 2018

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