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Nota sulla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

Si informa che la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 sugli appalti ha recepito all'articolo 17 lettera v) quanto previsto nell'articolo 11 della l.p. 1/2011 in materia di strumenti di premialità nell'ambito delle procedure di appalto.

Si informa che la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 sugli appalti ha recepito all'articolo 17 lettera V) quanto previsto nell'articolo 11 della l.p. 1/2011 in materia di strumenti di premialità nell'ambito delle procedure di appalto e di cui si riporta di seguito lo stralcio:

Articolo 11 della l.p. 1/2011

Art. 11
Conciliazione fra famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private 1. La Provincia promuove l'adozione da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di modalità di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure concrete, la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare. Alle organizzazioni che adottano queste modalità gestionali la Provincia può riconoscere strumenti di premialità che possono consistere anche nella concessione di una maggiorazione dei contributi o, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di appalti, nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore. 
1 bis. La Giunta provinciale può disciplinare con propria deliberazione, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, le linee guida per la certificazione delle organizzazioni che aderiscono al modello previsto dal comma 1 e può determinare la quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione.
2. Le organizzazioni che adottano il modello previsto dal comma 1 e quelle rientranti nel distretto dell'economia solidale disciplinato dall'articolo 5 della legge provinciale sulle politiche sociali e dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese), sono iscritte nel registro previsto dall'articolo 16, comma 2 (8).

IN ALLEGATO ENTRAMBE LE LEGGI

Data di pubblicazione
06/04/2016
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Pubblicato il: Mercoledì, 06 Aprile 2016 - Ultima modifica: Giovedì, 08 Marzo 2018

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