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Nuove misure per i lavoratori in cassa integrazione per il 2011

L'Agenzia del lavoro promuove l'intervento straordinario di integrazione al reddito provinciale per i dipendenti. Per poter ottenere l'integrazione al reddito provinciale da parte dell'Agenzia del lavoro è necessario frequentare un corso di formazione.

L’Agenzia del lavoro ricorda che tutti i lavoratori di aziende con sede operativa in provincia di Trento e che nel corso del 2011 sono sospesi dal lavoro in cassa integrazione guadagni ordinaria hanno diritto all’integrazione al reddito provinciale. Per il 2011 non è più prevista l’integrazione al reddito per i lavoratori sospesi con contratto di solidarietà. Dagli interventi sono esclusi i lavoratori dipendenti sospesi per evento meteorologico, straordinaria - in deroga o ai sensi dell’articolo 19 del DL185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009 - per almeno 220 ore riproporzionate in base all’orario di lavoro per gli occupati a part time.

Per poter ottenere l'integrazione al reddito provinciale da parte dell'Agenzia del lavoro è necessario frequentare un corso di formazione (almeno l’80% delle ore complessive) per ogni semestre di sospensione. Per l’obbligo relativo al primo semestre 2011 è necessario frequentare un corso entro il 30 settembre 2011 e per l’obbligo relativo al secondo semestre 2011 entro il 31 marzo 2012.

E’ ammessa la frequenza di corsi organizzati dall’Agenzia del lavoro o da altri soggetti. I corsi organizzati dall’Agenzia del lavoro fanno parte del pacchetto formativo Pronti a ripartire. Da settembre, accanto al percorso base, è iniziato un nuovo percorso integrativo con le stesse caratteristiche organizzative e di durata, dedicato a coloro che hanno già frequentato il percorso base. Sono previsti anche moduli aggiuntivi di approfondimento.

I corsi organizzati da altri soggetti devono essere idonei a favorire la ricollocazione professionale del lavoratore e devono essere certificati da idoneo attestato di frequenza. Anche i corsi previsti come obbligatori nell’ambito del rapporto di lavoro sono validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.

E’ previsto l’esonero dall’obbligo di formazione qualora nel periodo di sospensione non siano disponibili corsi per lavoratori sospesi, finanziati od organizzati dall’Agenzia del lavoro, o se questi si svolgano in una sede che dista più di 50 chilometri o 80 minuti di trasporto con i mezzi pubblici dalla residenza/domicilio del lavoratore. Qualora nel semestre precedente a quello considerato il lavoratore abbia già frequentato corsi con il medesimo contenuto e durata, lo stesso è esonerato dalla frequenza di un corso identico, in mancanza di proposte diverse. Per il solo primo semestre 2011 sono esonerati dall’obbligo di formazione coloro che hanno ripreso il lavoro entro il 30 giugno 2011 e coloro che, terminato il periodo di sospensione in cassa integrazione, maturano i requisiti per la pensione.

E’ il datore di lavoro che deve comunicare all’Agenzia del lavoro le ore di cassa integrazione usufruite dai propri dipendenti che maturano il diritto all’integrazione, per ogni semestre. L’Agenzia del lavoro, previa verifica dell’assolvimento dell’obbligo di formazione, procederà direttamente al pagamento.

Informazioni:

Agenzia del lavoro
Ufficio Affari amm.vi generali e contabili Tel. 0461 497880 - 496011
http://www.agenzialavoro.it
numero verde 800 264 760

Data di pubblicazione
09/11/2011
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Pubblicato il: Mercoledì, 09 Novembre 2011 - Ultima modifica: Giovedì, 08 Marzo 2018

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